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giovedì 5 febbraio 2009

Rilascio di elenchi anagrafici. Richieste del Console Onorario della Repubblica di Serbia per la Regione Veneto

Nelle scorse settimane il Console Onorario di Serbia presso la Regione Veneto ha inviato ad alcuni comuni la richiesta di elenchi anagrfici dei cittadini serbi residenti. Alcune Prefetture hanno interessato, in proposito, il Ministero dell'Interno che ha espresso il proprio parere. La nota del ministero è stata oggetto della circolare prefettizia che riporto di seguito.

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Rovigo

Prot. n.536/1988/2009/A.II^ - Rovigo, 03 febbraio 2009

OGGETTO: Rilascio di elenchi anagrafici. Richieste del Console Onorario della Repubblica di Serbia per la Regione Veneto

II Ministero dell'Interno-Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha segnalato il quesito formulato da alcune Prefetture in ordine al riscontro da fornire al Console Onorario di Serbia presso la Regione Veneto per acquisire dai Comuni gli elenchi anagrafici dei cittadini serbi, serbo-croati e serbo-bosniaci, con l'indicazione della doppia cittadinanza.
Si trascrive di seguito il parere reso con nota prot. 0000919 del 23/01/2009 in proposito:
"Si ritiene che la richiesta formulata dal Console Onorario della Repubblica di Serbia non possa essere accolta.
A tale riguardo, si osserva che la disciplina anagrafica consente il rilascio di elenchi di iscritti nei registri anagrafici nell'ambito della circoscritta ipotesi in cui i dati vengono richiesti da una pubblica amministrazione per esclusivo uso di pubblica utilità (D. P.R. n. 223/1989, art. 34).
Nel concetto di pubblica amministrazione non si ritiene possa rientrare il soggetto richiedente i dati in questione, tanto più in considerazione della natura dell'Ufficio consolare onorario, che di per sé non sembra legittimare la suddetta istanza".
Su quanto sopra esposto, si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. affinché siano informati i dipendenti uffici.

mercoledì 4 febbraio 2009

Elezioni europee ed amministrative 2009, in vigore il decreto legge che disciplina le operazioni elettorali

Il provvedimento contiene anche misure per il voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea

È in vigore da oggi (29.01.2009) il decreto-legge 27 gennaio 2009, n.3, che reca 'Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie', finalizzato a consentire lo svolgimento contemporaneo delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle elezioni amministrative durante la tornata elettorale unitaria - il cosiddetto 'Election day' - che avrà luogo sabato 6 e domenica 7 giugno 2009.

(fonte: Ministero dell'Interno, dove è possibile visualizzare il testo del provvedimento)

Il decreto legge è pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.22 del 28 gennaio 2009.

sabato 31 gennaio 2009

Elezioni comunali 2009. Parere del Consiglio di Stato in tema di incompatibilità

Nonostante molti motivi di perplessità, per i quali è stato auspicato un intervento legislativo, il Consiglio di Stato, in un parere espresso alla Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno, ritiene che non vi sia incompatibilità tra la carica di assessore comunale e consigliere comunale presso enti diversi. Si veda in proposito la CIRCOLARE N. 3/09/U.E.P., in data 26 gennaio 2009, della Prefettura di Rovigo.

Il caso esaminato riguarda la carica di consigliere comunale in un ente e di assessore esterno in un altro comune. Un'eventualità che dovrebbe essere piuttosto rara ma che è meglio tenere presente in vista del prossimo rinnovo dei consigli nella maggior parte dei comuni.

Elezioni europee 2009. La Circolare n. 2 del Ministero.

Nel sito del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni ( http://elezioni.interno.it/ ) è stata pubblicata la Circolare n. 2/2009 "Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia", raggiungibile direttamente da qui.

Molto utili gli allegati, tradotti in quattro lingue.

L'Allegato A è in formato PDF editabile con cui il cittadino dell'Unione può scegliere di votare in Italia (il modulo può essere compilato e stampato ma non salvato).
L'Allegato B è formato RTF e può essere personalizzato usando un qualsiasi programma di trattamento testi (va bene Word ma va altrettanto bene il gratuito OpenOffice.org). Si tratta di un manifesto informativo rivolto ai cittadini dell'Unione.
L'ultimo allegato, in formato RTF, è uno schema di lettera da inviare a tutti i cittadini dellUnione residenti nel proprio Comune allegandovi lo schema di domanda (Allegato A)

Elezioni europee 2009. Gli Stati membri dell'Unione.

Elezioni europee alle porte.
Per tenerci aggiornati sulle novità ecco il link che ci rimanda alla sezione elezioni del Ministero dell'Interno (vedi CIRCOLARE della Prefettura di Rovigo, N. 2/09/U.E.P. del 26 gennaio 2009):
http://elezioni.interno.it/

Meglio registralo tra i preferiti perché non è facilissimo da scovare nel sito del ministero.

Con la medesima Circolare la Prefettura riporta l'elenco aggiornato degli stati membri dell'Unione:
AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

venerdì 23 gennaio 2009

DL 112/2008 Adempimenti per i Comuni

Non mi ricordo come ci sono arrivato ma quel che conta è il risultato.
Il DL n. 112/2008, convertito in legge (L. 133/2008) prevede qualcosa anche per i servizi demografici e, forse, anche per gli uffici tributi dei comuni. Riporto di seguito le parti strettamente necessarie.


Stralcio
D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.

ADEMPIMENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI
(Art. 83, commi 16 e 17)

Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (203)


ALTRI ADEMPIMENTI PER I SERVIZI COMUNALI (Ufficio Tributi)
(Art. 83, commi 4 e 11)

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

sabato 17 gennaio 2009

Iscrizione anagrafica: proroga del regime transitorio nei riguardi dei cittadini neocomunitari.

Dal sito del CNSD (dalla home page; al momento non è disponibile nella sezione Circolari emesse)

Con circolare n. 1/2009 del 14 gennaio 2009, dei Ministeri dell' Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, è stato prorogato il regime transitorio per l' accesso al lavoro da parte dei cittadini neocomunitari. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 l' iscrizione anagrafica, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, dei lavoratori di Bulgaria e Romania sarà subordinata al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l' Immigrazione. Il nulla osta non deve essere richiesto nei casi in cui il lavoro riguardi i seguenti settori: lavoro stagionale; agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall' art. 27 del Testo Unico sull' Immigrazione. La circolare è disponibile sul sito web del Ministero dell' Interno.

venerdì 16 gennaio 2009

Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile

Dal sito del CNSD
Sezione Circolari emesse Anno 2009

Emanata circolare n. 1 2009 concernente: "Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia" di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile - modello. A seguito di dubbi interpretativi in ordine alle formule usate dagli organi diplomatici brasiliani in Italia nel rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 116 del C.C. italiano

Per scaricare il documento in formato .pdf (immagine) clicca qui.

giovedì 4 dicembre 2008

D.L. 29-11-2008 n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa.

DECRETO-LEGGE 29-11-2008, n. 185


Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
(GU n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263)
note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/

D.P.R. 22-12-1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

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Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia.

1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo (49).

2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (50).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare (51).

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali (52).

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis (53).
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