Pubblicata circolare del 27/10/2008 n 12 avente ad oggetto: "Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.
Ciò che era sembrato un provvedimento di facile applicazione si sta complicando un po'. Ed ecco, per la nostra gioia, una dozzina di chiarimenti. Chissà se il ministro Brunetta è stato avvisato :-)
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Circolare Ministero dell'interno 27/10/2008 n. 12
Oggetto: Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.
Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n. 196 - è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
A seguito dell'entrata in vigore della predetta Legge di conversione, l'articolo 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza risulta definitivamente modificato come segue: "Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dellrUnione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 10 gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza."
Nell'attuale formulazione la validità della carta d'identità risulta estesa a 10 anni ed è introdotta la previsione secondo la quale tali documenti, rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, dovranno essere muniti delle impronte digitali.
Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno 2008, successiva all'emanazione del Decreto Legge 11212008, in seguito convertito, ha provveduto a diramare ai Comuni una serie di direttive riguardo all'estensione della validità.
Permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti ai quesiti posti più frequentemente.
Ferma restando l'insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte rilasciate dalla data di entrata in vigore del decreto legge 11212008, ovvero dal 25 giugno 2008, si puntualizza quanto segue:
1. Qualsiasi cittadino iri possesso della carta d'identità valida alla data del 25. 6. 08 (e perciò rilasciata dal 26. 6.2003 in poi) può chiedere al Comune I'apposizione dell'apostilla "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 11 212008 convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133, fino al ......", ferma restando la validità del timbro recante il riferimento al D.L. 25.6.2008 n. 112, già previsto nella precedente circolare n. 8/2008.
2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto, dovrà contenere il timbro del Comune, la data di apposizione e la firma del Sindaco o del funzionario delegato.
3. E' possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di residenza che ha rilasciato la carta.
4. Si può apporre I'apostilla di proroga presso il Comune ove il cittadino abbia la propria dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 77311931 e successive modificazioni. In tal caso dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune di residenza (anche a mezzo fax) prima dell'apposizione della stessa.
5. E' consentito apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune ove il cittadino aveva precedentemente la residenza, previa richiesta di nulla osta del Comune ove al momento risiede.
6. E', infine, possibile apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di nuova residenza, senza richiedere alcun nulla osta al Comune di rilascio se gli estremi della carta di identità (numero del documento, comune e data di rilascio) sono stati riportati dal Comune di cancellazione nell'allegato al mod. APR4.
7. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che in sede di attestazione della proroga non è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n. 3 del 16.01.2004.
8. Si sconsiglia l'uso di etichette autoadesive di attestazione della proroga per evitare difformità sul territorio nazionale, soprattutto al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede di riconoscimento all'estero.
9. La richiesta dell'attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario come previsto dall' art. 38 del DPR 44512000.
10. La proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.
11. Relativamente al rinnovo, il Comune potrà scegliere le modalità ritenute più consone alle esigenze della propria cittadinanza per comunicare la data di scadenza delle carte di identità.
12. Restano ferme le indicazioni fornite con circolare precedente n. 812008 per quanto concerne la carta d'identità elettronica, per la quale l'attestazione di proroga della validità può avvenire esclusivamente dalla postazione comunale di emissione.
Le SS.LL sono pregate di portare a conoscenza dei Signori Sindaci il contenuto della presente circolare fornendo cortese cenno di assicurazione.
Il Direttore centrale (Porzio)
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fonte: CNSD - Circolari emesse anno 2008
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1070&codiceFunzione=CR&codiceSettore=null
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1 commento:
Adesso c'è solo da sperare che "vista la natura certificativa" dell'apostilla non sorga anche il problema dei diritti di segreteria e dell'assoggettabilità al bollo ... Mah!
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