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domenica 15 marzo 2009

Europee 2009. Adempimenti dei comuni

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 9/2009 del 6 marzo 2009, ha diramato direttive in merito agli adempimenti dei comuni per le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Impossibile, almeno per me, trovarla sul sito della stessa direzione centrale o su quello del Ministero dell'Interno (ma dove le pubblicano!!!!). Pertanto, riporto di seguito il testo della CIRCOLARE N. 9/09/UEP in data 9 marzo 2009, della Prefettura di Rovigo, che ne ricalca i contenuti.

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Prot. n. 4398/2009/Area II^ - U.E.P. - Rovigo 9 marzo 2009
CIRCOLARE N. 9/09/UEP

-Ai Signori Sindaci dei Comuni
-Ai Signori Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali

OGGETTO: Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia. Adempimenti dei comuni.

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 9/2009 del 6 marzo 2009, ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono, in merito agli adempimenti dei comuni per le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia:

“””””””””””In vista delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, si richiama l’attenzione dei comuni sui seguenti adempimenti, necessari ad assicurare il diritto di voto da parte dei cittadini di altro Paese dell’Unione europea residenti in Italia, da parte dei cittadini italiani residenti o temporaneamente presenti per motivi di lavoro o studio in altro Paese dell’Unione europea, nonché da parte degli elettori temporaneamente fuori dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali.

1) Voto dei cittadini di altro Paese dell’Unione europea residenti in Italia

> Ricezione e trasmissione domande
Come rappresentato nella circolare di questa Direzione Centrale n. 2/09 del 22 gennaio scorso (circolare prefettizia n. 2/09/U.E.P. del 26 gennaio 2009), i cittadini di altro Paese dell’Unione europea residenti in Italia, entro il termine del 9 corrente mese (termine perentorio anche al fine degli scambi di informazionI per evitare il possibile “doppio voto”), possono presentare domanda al comune di residenza per esercitare il diritto di voto esclusivamente per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Ciò premesso, si rappresenta che tutte le informazioni contenute nei modelli utilizzati per la suddetta domanda dovranno essere trasmesse dai comuni a questa Direzione Centrale entro e non oltre il 15 aprile p.v., utilizzando l’apposito pacchetto applicativo denominato “GestOp”. Sarà cura della scrivente Direzione Centrale, entro il prossimo 9 marzo, inviare detto programma, tramite il sistema bidirezionale ANAGAIRE, a tutti gli uffici A.I.R.E. dei comuni. In caso di mancata ricezione attraverso il citato sistema, i comuni potranno richiedere il relativo software alla Prefettura. Infatti, entro la medesima data, verrà reso disponibile per ogni Prefettura, attraverso la pubblicazione nella intranet http://intradait.interno.it/ (area riservata alle prefetture - utg – aire, sezione “elezioni europee”), il suddetto pacchetto applicativo “GestOp”, con le specifiche tecniche per la distribuzione ai comuni nonché il pacchetto applicativo necessario per la generazione dei singoli “database” comunali e le relative specifiche tecniche.
L’applicativo appositamente predisposto, tra l’altro, consente, ove necessario, rettifiche, integrazioni e cancellazioni dei dati già trasmessi entro e non oltre il medesimo termine del 15 aprile.
Entro lo stesso termine e con il medesimo applicativo, dovranno essere inviate anche le informazioni di coloro che sono attualmente già iscritti nella lista aggiunta del Parlamento europeo per aver presentato apposita domanda in occasione di precedenti elezioni europee e per non esservi stati cancellati; tali elettori, come e' noto, possono esercitare il diritto di voto nel comune di attuale residenza per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia senza presentare nuova domanda. L’applicativo “GestOp” consente di importare al suo interno tali ultime informazioni, utilizzando lo specifico tracciato record descritto nelle note tecniche, al fine di evitarne la ridigitazione; inoltre nelle specifiche tecniche dell’applicativo “GestOp” sono inserite le tabelle di traslitterazione dei caratteri non latini in caratteri latini nonché la traslitterazione dei caratteri dell’alfabeto greco in caratteri latini; per l’alfabeto bulgaro si dovrà fare riferimento a quanto riportato nel documento di riconoscimento del cittadino.
In sintesi, si ribadisce che ogni comune è tenuto a trasmettere con le suddette modalità le informazioni, anche se già inviate in precedenza con qualunque modalità, relative a tutti gli elettori cittadini di altro Paese dell’Unione europea ivi residenti che, in seguito alla presentazione della apposita domanda, hanno diritto di votare nel comune per le prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.

> Iscrizioni nella lista aggiunta
I nominativi dei richiedenti che risultino esenti da cause ostative dovranno essere iscritti nella apposita lista aggiunta; tali iscrizioni, pur essendo assimilabili all'ipotesi prevista dall'art. 32, primo comma, n. 5), del t.u. n. 223/67 - per la peculiarità della consultazione ed al fine di consentire il compimento degli ulteriori adempimenti sia a livello centrale, sia in ambito comunitario - dovranno effettuarsi entro la data di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e cioè non oltre il 23 aprile p.v., quarantacinquesimo giorno antecedente la data di votazione.
Le liste aggiunte generali e sezionali dovranno, nella stessa giornata, essere trasmesse alla Commissione elettorale circondariale; nei due giorni successivi, i comuni dovranno inviare via fax a questa Direzione Centrale, ai numeri 0646549494, 0646549493, 0646549488, 0646549489, 0646526016, esclusivamente i nominativi dei cittadini di altro Stato dell’Unione, già inseriti nella procedura “GestOp”, le cui domande non siano state accolte.
Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei termini suindicati, in quanto questa Direzione Centrale dovrà, a sua volta, aggiornare gli elenchi generali su supporto informatico da consegnare a ciascun Paese membro per i successivi controlli e cancellazioni dalle rispettive liste elettorali nazionali. Qualora, dai controlli effettuati dagli Stati membri in sede di cancellazione, venisse riscontrato il mancato possesso del diritto elettorale in capo a cittadini comunitari già iscritti secondo le modalità di cui sopra, questo Ministero, previa formale comunicazione dello Stato membro competente, provvederà a renderlo tempestivamente noto al comune interessato, affinché provveda all'immediata cancellazione, al ritiro della tessera elettorale ed alla denuncia all'autorità' giudiziaria del cittadino comunitario mendace.
L'accoglimento della domanda di iscrizione dovrà essere comunicato agli interessati, ai quali il comune farà altresì pervenire in tempo utile la tessera elettorale personale, di cui alla tabella d allegata al d.P.R. 8 settembre 2000 n. 299.
Si rammenta che la suddetta tessera elettorale dovrà essere altresì inviata (ove non già provveduto) anche ai comunitari iscritti nella lista aggiunta sin dalle precedenti elezioni europee.

1) Voto dei cittadini italiani residenti negli altri Paesi dell’Unione europea

Nell’ipotesi che i cittadini italiani residenti all’estero intendano avvalersi della facoltà riconosciuta dalla direttiva 93/109/CE del Consiglio dell'Unione europea di votare per i membri del Parlamento europeo spettanti allo stato di residenza, va rilevato che i singoli Paesi membri possono, in base all'articolo 7 della direttiva stessa, accertarsi che i suddetti elettori italiani siano in possesso del diritto di voto.
L'autorità cui compete la potestà certificativa in ordine al possesso dei diritti elettorali è il sindaco del comune nelle cui liste gli interessati sono iscritti, al quale, pertanto, si rivolgeranno direttamente i consolati o le ambasciate dei singoli Paesi dell'Unione. Resta inteso che accanto ai nominativi dei cittadini italiani che hanno optato per il voto per i membri del Parlamento europeo spettanti allo Stato di residenza, che verranno a suo tempo comunicati da questo Ministero, dovrà essere apportata, al fine di evitare possibili ipotesi di doppio voto, apposita annotazione sulle liste sezionali.
Analoghe richieste di informazioni potranno pervenire ai comuni in ordine al godimento del diritto di elettorato passivo da parte degli elettori italiani residenti in altro Paese dell’Unione che, in base all'art. 10 della citata direttiva n. 93/109, intendano candidarsi per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti al Paese di residenza.
Si segnala quindi l'opportunità che i comuni corrispondano al più presto alle suddette richieste, al fine di rendere possibile l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo da parte dei cittadini italiani residenti in altro Paese dell’unione.

> Esercizio del voto presso le sezioni elettorali istituite nei Paesi dell’Unione europea.

Com’è noto, potranno votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell’Unione europea oltre ai cittadini italiani iscritti negli elenchi degli elettori italiani residenti in altro Paese dell’Unione, anche gli elettori che si trovino temporaneamente in altro Paese dell’Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi.
A tal fine, come già rappresentato nella circolare di questa Direzione Centrale n. 4/09 (circolare prefettizia n.6/09/U.E.P. del 4 febbraio 2009) , gli elettori temporaneamente in altro Paese dell’Unione e loro familiari conviventi dovranno far pervenire al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato per le votazioni (e cioè entro il 19 marzo 2009) apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.
Successivamente, entro il 9 aprile p.v., sarà cura di questa Direzione Centrale inviare ai comuni, sempre attraverso il sistema bidirezionale ANAGAIRE l’elenco provvisorio degli elettori che votano in tali sezioni elettorali, separati tra residenti e “temporanei” (contestualmente anche al distinto elenco provvisorio degli elettori residenti all’estero per i tre referendum popolari abrogativi), affinché i comuni possano effettuare i dovuti, consueti controlli. Anche in questo caso, in alternativa al sistema “bidirezionale”, i comuni potranno fare riferimento alla Prefettura competente. La modalità di trasmissione alla Prefettura di detti elenchi verrà comunicata al dirigente dell’Ufficio elettorale provinciale via e-mail. In ogni caso, dopo i riscontri sul possesso del diritto elettorale i comuni, entro il 9 maggio p.v., provvederanno a trasmettere a questa Direzione Centrale via fax, ai numeri già indicati, i nominativi dei deceduti e di coloro che non risultano in possesso del diritto di elettorato attivo.
Successivamente i comuni provvederanno a comunicare alle Commissioni elettorali circondariali i nominativi dei “temporanei” che hanno prodotto domanda per votare presso le sezioni estere, affinché apportino le apposite annotazioni sulle liste sezionali.
Giova rammentare che l’art. 4, comma 6, del D.L. n. 408/94, convertito nella legge n. 483/94, ha demandato al Ministero dell’Interno il compito di spedire i certificati elettorali agli elettori che voteranno presso le suddette sezioni istituite negli altri Paesi membri dell’Unione europea.
In materia di elenchi elettori all’estero per le elezioni europee e per i referendum, si fa riserva di impartire ulteriori direttive con successive circolari.

3) Voto dei cittadini italiani temporaneamente fuori dal territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali

Ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, e’ consentito, in occasione delle prossime elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, il voto per corrispondenza ad alcune categorie di cittadini italiani temporaneamente fuori del territorio dell’Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali. A questo riguardo, nel richiamare il contenuto della circolare di questa Direzione Centrale n. 4/09 (circolare prefettizia n.6/09/U.E.P. del 4 febbraio 2009), si rammenta che i comuni destinatari degli elenchi formati ai sensi dell’art. 2, comma 5, del citato decreto-legge, dovranno provvedere, nei ristrettissimi termini fissati dalla norma (ventiquattro ore), a rimettere al consolato richiedente l’attestazione, anche cumulativa, di godimento dell’elettorato attivo.
Come in occasione delle precedenti elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, nelle sezioni istituite nell’Unione Europea si svolgeranno esclusivamente le operazioni di voto, mentre lo scrutinio, congiuntamente a quello del voto degli elettori temporaneamente fuori dall’Unione aventi diritto al voto per corrispondenza, avverrà presso appositi seggi speciali istituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali.
Pertanto, i soli comuni ove hanno sede i cinque Uffici elettorali circoscrizionali (Milano, Venezia, Roma, Napoli e Palermo), ai sensi dell'art. 6 del già citato decreto legge n. 408/94, sono tenuti - previa richiesta entro il 23 maggio p.v. del presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, che provvede a comunicare contestualmente anche il numero delle sezioni da istituire - a nominare quattro scrutatori per ogni seggio speciale e a fornire a ciascuno dei medesimi seggi la dotazione di materiale e stampati occorrenti per le relative operazioni.
Inoltre, entro le ore 14 del 7 giugno p.v., i suddetti comuni dovranno trasmettere ai presidenti delle sezioni speciali il plico sigillato contenente il bollo della sezione, le designazioni dei rappresentanti di lista, nonché i verbali di nomina degli scrutatori (art. 2 comma 17, del citato D. L. n.3/09).”””””””””””””””

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai Responsabili degli Uffici elettorali, rappresentando la massima disponibilità da parte di questo Ufficio Elettorale Provinciale a fornire loro ogni utile supporto per un corretto adempimento.

IL PREFETTO
(Adinolfi)


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