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venerdì 21 novembre 2008

Servizi INA SAIA - Manutenzione straordinaria

Data : 20/11/2008
Settore: INA SAIA

A causa di manutenzione tecnica straordinaria i servizi SAIA (XML-SAIA e Web Saia) non sono attualmente disponibili. Il ripristino del servizio avverrà nel minor tempo possibile.

(fonte: CNSD)

martedì 18 novembre 2008

Cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace

Non è una novità ma può tornare utile.
Si tratta della CIRCOLARE N°. 4 in data 09/02/2007, Prot. n. 200701540/15100-297, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e riguarda connazionali nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace.
La circolare riprende l'art. 1 della legge 15.02.1989, n. 54, il quale prevede che tutte le pubbliche amministrazioni “nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.”

Clicca qui per scaricare il testo integrale della circolare dal CNSD.

lunedì 17 novembre 2008

Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Scelta dell'indicazione del nome

Da tenere a portata di mouse.

A seguito di continue richieste di chiarimenti circa l'interpretazione del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha ritenuto opportuno emettere un'ulteriore circolare esplicativa, oltre i contenuti già esposti con precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001. Si tratta della CIRCOLARE N. 5 in data 14/02/2007, Prot. n. 200701708-15100/397

Vai alla pagina dedicata per scaricarla dal CNSD.

Ne riporto comunque il testo evidenziando le parti, a mio giudizio, più importanti per l'immediata operatività.

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Prot. n. 200701708-15100/397
Roma, 14 febbraio 2007
CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 – Scelta dell’indicazione del nome.

Atteso che continuano a pervenire richieste di chiarimenti in relazione alla interpretazione del disposto dell’art. 36 del DPR 396/2000 si ritiene opportuno emettere una circolare esplicativa che consolidi i contenuti della precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001 ed i vari chiarimenti in più occasioni pubblicati sul sito web di questa Direzione.
Come è noto la normativa prevede la possibilità, per il cittadino nato prima della entrata in vigore del decreto sopra menzionato, di effettuare una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile al fine di indicare, con carattere vincolante, gli elementi del proprio nome da riportare negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e dalla anagrafe.
Tale dichiarazione può essere motivata o dalla semplice volontà del dichiarante o dall’uso protratto nel tempo.
Come già indicato nella predetta circolare, in caso di dichiarazione motivata dalla sola volontà dell’interessato, la facoltà concessa dal DPR non può comportare l’alterazione dell’ordine dei vari elementi del nome. Di conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler essere menzionato con il solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno dei nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di elementi onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome ma non il secondo ed il terzo, in quanto altererebbe l’ordine originario dei vari elementi del nome.
Si ricorda che tale diritto del cittadino non incontra alcun limite. Dunque, anche nel caso in cui il soggetto interessato fosse stato indicato, per un lungo periodo di tempo, con uno o l’altro degli elementi del nome, egli avrà comunque il diritto, garantito dalla norma, di decidere con quale nome deve essere indicato, con i soli limiti sopra riportati e l’ufficiale dello stato civile dovrà obbligatoriamente annotare la dichiarazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 36.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà ma dall’uso protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà anche possibile, a cura del richiedente, variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome, ovvero, in caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall’atto di nascita. Quanto sopra, ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la “scelta del nome” rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo. Spetta all’ufficiale dello stato civile vagliare con attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare l’uso protratto nel tempo.
Al di fuori delle ipotesi precedenti resta ferma la possibilità di attivare la procedura di cambio del nome di cui agli artt. 89 e segg. del DPR n.396/2000.
In entrambe le ipotesi sopra menzionate, resta ovviamente esclusa la possibilità, da parte dell’ufficiale di stato civile, di procedere ex officio, senza una specifica dichiarazione scritta del richiedente. Si precisa che, nel caso in cui l’ufficiale di stato civile riscontri d’ufficio (es: verifiche dei dati identificativi del soggetto) un uso consolidato del nome diverso da quello risultante dall’atto di nascita, si potrà procedere a contattare l’interessato al fine di ricevere l’indicazione di cui all’art. 36. Fino a quando una tale indicazione non sia stata resa, si dovranno tenere fermi i dati come risultanti dall’atto di nascita.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler richiamare l’attenzione dei Sigg. Sindaci circa l’esigenza di assicurare la corretta attuazione di quanto ivi stabilito.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)
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domenica 16 novembre 2008

Inversione di rotta per i doppi cognomi dei cittadini nati all'estero che conservano la cittadinanza d'origine.

Importantissimo cambiamento nel modo di trattare i doppi cognomi dei cittadini italiani, nati all'estero, ai quali, al momento della nascita, è stato attribuito il cognome composto paterno-materno e che conservano la cittadinanza del paese d'origine.
In questi casi i cittadini mantengono il doppio cognome e non deve essere applicato il comma 2 dell'art. 98 del DPR 396/2000.
Le nuove disposizioni non riguardano soltanto i cittadini nati in Spagna o Portogallo (si veda il precedente post del 16/09/2008) o in paesi di tradizione spagnola o portoghese ma bensì tutti i cittadini in possesso di cognome composto paterno-materno e che mantengono (circostanza che va documentata) la doppia cittadinanza.
Si veda in proposito la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Prot. n. 397 del 15 maggio 2008, avente ad oggetto "Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 C. 2 del D.P.R. n. 396/2000", scaricabile presso il sito del CNSD.

lunedì 10 novembre 2008

Una ''rivoluzione nella culla''. Gli immigrati stanno salvando la popolazione italiana

Gianpiero Dalla Zuanna: ''Se il numero d'ingressi attuale, circa 300 mila persone all'anno, continuerà per i prossimi 10-20 anni riusciremo a evitare il calo della popolazione attiva e a salvarci dall'invecchiamento

''Gli immigrati stanno salvando la popolazione italiana. “Se il numero d'ingressi attuale, circa 300mila persone all'anno, continuerà per i prossimi 10-20 anni riusciremo a evitare il calo della popolazione attiva e a salvarci dall'invecchiamento”, dice Gianpiero Dalla Zuanna, autore del libro “La rivoluzione nella culla. Il declino che non c'è”.
Il libro, edito dall'Università Bocconi di Milano, analizza l'andamento della popolazione italiana negli ultimi anni e mette in evidenza come il declino demografico annunciato negli anni Novanta non si sia realizzato: “Oggi in Italia ci sono tre milioni di persone in più rispetto alle proiezioni elaborate nei primi anni Novanta -spiega Ganpiero Dalla Zuanna- perché era stata sottostimata la presenza degli stranieri”.
Un esempio, in senso contrario è dato dal Piemonte. Se dal 1951 in poi non ci fosse stata immigrazione, la regione, basandosi sulla sola fecondità delle residenti, avrebbe un milione e mezzo di abitanti in meno. E dal momento che gli immigrati si adeguano in fretta alla fecondità locale, nei prossimi lustri il declino demografico sarà evitato solo se continueranno ad arrivare 300mila nuovi italiani all'anno.
Ma il “salvataggio” del nostro Paese non è solo una questione di numeri (“la nostra economia non può sopportare un calo eccessivo della popolazione in età lavorativa”, dice Dalla Zuanna), ma ha anche una forte valenza sociale: “Arrivano i migliori -spiega l'autore del libro- il processo migratorio è caratterizzato da una selezione verso l'alto”.
Il libro “La rivoluzione nella culla. Il declino che non c'è” edito da Università Bocconi ed è stato scritto a quattro mani da Francesco Billari, docente di demografia all'università Bocconi, e Gianpiero Dalla Zuanna, docente alla facoltà di scienze statistiche dell'università di Padova.

( fonte: http://www.redattoresociale.it/ )

cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno.

Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007

La Direzione Centrale dei Servizi Demografici, ha pubblicato la circolare n. 13 del 28 ottobre 2008, esplicativa delle nuove modalità di calcolo delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007. Le nuove modalità di calcolo sono state introdotte con decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che ha modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 in più punti:
- sostituendo il comma 1, che reca ora una nuova elencazione dei familiari dello straniero per i quali può essere richiesto il ricongiungimento,
- aggiungendo il comma 1 bis dove è prevista la possibilità di far ricorso all'esame del DNA per accertare le relazioni di parentela in mancanza di documentazione rilasciata dalle autorità dello stato di appartenenza
- modificando, infine, anche il comma 3 lett. b del citato articolo 29 con l'introduzione di nuovi parametri per il calcolo delle risorse economiche sufficienti, norma a cui si fa riferimento anche per la verifica delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007.
Il d.lgs. n. 160/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21/10/2008 ed è entrato in vigore il 5 novembre.

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Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 2 1 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003186lCE relativa al diritto di ricongiungimento familiare", con il quale è stata varata la riforma delladisciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell'articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione D. Lgs. n. 286190.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.
Al riguardo, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si rappresenta quanto segue.

I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
a) Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungirnento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovverodi due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (comma 3 lett. b).
b) Assicurazione sanitaria. E' stato previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni - una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b) bis).

Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
a) Coniuge. E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore a diciotto anni (comma l lett. a).
b) Figli. E' previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1 lett. C).
c) Genitori. E' ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1 1ett.d).
d) Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Con l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni wche sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, con la modifica del comma 8 del richiamato art. 29, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le qualinon sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

Si assicura, altresì, che si è provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni predisposte per la compilazione dei moduli stessi che sarà in uso dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Si raccomanda alle SS.LL di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, alle novità introdotte dal decreto in oggetto e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

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lunedì 3 novembre 2008

Elezione dei Comites. Trasmissione dati AIRE ai fini dell'allineamento concordato con il Ministero degli Affari Esteri

Dal sito del CNSD

E' stata emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in data 22 ottobre, la circolare n. 11/2008, in cui si chiede ai comuni la trasmissione delle anagrafi degli italiani residenti all'estero locali all'aire centrale - aggiornata e bonificata per quanto riguarda le posizioni scartate - entro e non oltre il 25 novembre p.v. si raccomanda, in particolare, la verifica dell'esatta indicazione, nel campo relativo al diritto di voto, della posizione elettorale. Il testo della circolare (file .pdf) e' disponibile nella sezione Normativa del settore AIRE.

Ne riproduco il testo.

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Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Numero: 0011332
Classifica :23/a-023
Roma, 22 Ottobre 2008

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA n. 11 /2008
OGGETTO: Elezione dei Comites. Trasmissione dati AIRE ai fini dell’allineamento concordato con il Ministero degli Affari Esteri
Il Ministero degli Affari Esteri ha richiesto – in vista della prossima elezione dei Comites (Comitati degli Italiani all’estero, di cui alla legge 205/1985 e successive modificazioni) - l’aggiornamento dell’Elenco unico degli italiani residenti all’estero, finalizzato all’elezione dei Comites stessi.
A tale scopo , si invitano le SS.LL. a voler attentamente vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all’estero e a voler verificare che tutti i comuni inviino i propri dati – entro il prossimo 25 Novembre – all’Aire centrale, per
permettere, così, l’allineamento informatico con i dati del Ministero degli Affari Esteri e la predisposizione del citato Elenco aggiornato.
Con l’occasione si prega, inoltre, di voler rammentare ai Signori Sindaci l’obbligo dell’invio settimanale degli archivi informatici comunali – come indicato nella circolare n. 34 del 26 giugno 2007 – anche qualora il Comune interessato non abbia iscritti.

Al fine di evitare una sottostima dei dati che saranno contenuti nel prossimo Elenco aggiornato, con una ricaduta negativa sulla veridicità dello stesso e del successivo Elenco Elettori, si invitano i Signori Sindaci a voler verificare l’esattezza e la completezza di tutti i dati presenti nelle singole AIRE comunali e a voler "bonificare" le posizioni scartate dall’Aire centrale a causa dei controlli informatici di coerenza e completezza delle stesse.
Le posizioni scartate devono essere verificate con i dati anagrafici e di stato civile in possesso dei comuni stessi, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei codici consolari e alla coerenza geografica tra Stato di residenza ed Ufficio consolare di competenza.
Qualora vengano riscontrate nelle AIRE comunali posizioni totalmente incomplete, ovvero prive di dati fondamentali per l’esatta identificazione e reperimento dei relativi cittadini (per esempio, mancanti di data di nascita, di luogo di nascita - inteso come comune italiano o come località più territorio/Stato estero - di Ufficio consolare , di Stato/territorio di residenza o con indirizzo carente di elementi essenziali), i comuni dovranno provvedere alla cancellazione delle relative posizioni per irreperibilità presunta, dandone comunicazione, qualora conosciuti, all’ultimo Ufficio consolare e all’ultimo indirizzo dell’interessato.
Con l’occasione si invitano le SS.LL. a voler anche verificare l’avvenuta cancellazione delle posizioni duplicate (sia all’interno di uno stesso comune che tra due comuni diversi), come già richiesto con precedenti note separate.
Si fa, inoltre, presente che gli Ufficiali di Anagrafe dovranno provvedere alla cancellazione degli iscritti Aire che risultino, alla data del 25 Novembre p. v. , ultracentenari e per i quali non sia stata fornita, tramite gli Uffici consolari, la prova dell’esistenza in vita.
Si sottolinea, infine, la necessità del corretto utilizzo , nella trasmissione dei dati richiesti, del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).

Le SS.LL. sono anche pregate di voler valutare, unitamente alle singole Amministrazioni comunali, gli interventi organizzativi necessari per risolvere eventuali situazioni di "arretrato", sia a livello anagrafico (mancato inserimento nell’anagrafe comunale di modelli Cons 01 di iscrizione e variazione, così come mancata cancellazione di posizioni per avvenuto decesso, rimpatrio, etc.) che a livello di trascrizione degli atti di stato civile.

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annapaola Porzio
F.TO
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La circolare è stata oggetto di nota della prefettura di Rovigo in data 23 ottobre 2008.

mercoledì 29 ottobre 2008

Durata e rinnovo della carta d'identità

Pubblicata circolare del 27/10/2008 n 12 avente ad oggetto: "Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.

Ciò che era sembrato un provvedimento di facile applicazione si sta complicando un po'. Ed ecco, per la nostra gioia, una dozzina di chiarimenti. Chissà se il ministro Brunetta è stato avvisato :-)

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Circolare Ministero dell'interno 27/10/2008 n. 12

Oggetto: Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.

Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n. 196 - è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
A seguito dell'entrata in vigore della predetta Legge di conversione, l'articolo 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza risulta definitivamente modificato come segue: "Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dellrUnione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 10 gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza."
Nell'attuale formulazione la validità della carta d'identità risulta estesa a 10 anni ed è introdotta la previsione secondo la quale tali documenti, rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, dovranno essere muniti delle impronte digitali.
Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno 2008, successiva all'emanazione del Decreto Legge 11212008, in seguito convertito, ha provveduto a diramare ai Comuni una serie di direttive riguardo all'estensione della validità.
Permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti ai quesiti posti più frequentemente.
Ferma restando l'insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte rilasciate dalla data di entrata in vigore del decreto legge 11212008, ovvero dal 25 giugno 2008, si puntualizza quanto segue:
1. Qualsiasi cittadino iri possesso della carta d'identità valida alla data del 25. 6. 08 (e perciò rilasciata dal 26. 6.2003 in poi) può chiedere al Comune I'apposizione dell'apostilla "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 11 212008 convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133, fino al ......", ferma restando la validità del timbro recante il riferimento al D.L. 25.6.2008 n. 112, già previsto nella precedente circolare n. 8/2008.
2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto, dovrà contenere il timbro del Comune, la data di apposizione e la firma del Sindaco o del funzionario delegato.
3. E' possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di residenza che ha rilasciato la carta.
4. Si può apporre I'apostilla di proroga presso il Comune ove il cittadino abbia la propria dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 77311931 e successive modificazioni. In tal caso dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune di residenza (anche a mezzo fax) prima dell'apposizione della stessa.
5. E' consentito apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune ove il cittadino aveva precedentemente la residenza, previa richiesta di nulla osta del Comune ove al momento risiede.
6. E', infine, possibile apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di nuova residenza, senza richiedere alcun nulla osta al Comune di rilascio se gli estremi della carta di identità (numero del documento, comune e data di rilascio) sono stati riportati dal Comune di cancellazione nell'allegato al mod. APR4.
7. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che in sede di attestazione della proroga non è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n. 3 del 16.01.2004.
8. Si sconsiglia l'uso di etichette autoadesive di attestazione della proroga per evitare difformità sul territorio nazionale, soprattutto al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede di riconoscimento all'estero.
9. La richiesta dell'attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario come previsto dall' art. 38 del DPR 44512000.
10. La proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.
11. Relativamente al rinnovo, il Comune potrà scegliere le modalità ritenute più consone alle esigenze della propria cittadinanza per comunicare la data di scadenza delle carte di identità.
12. Restano ferme le indicazioni fornite con circolare precedente n. 812008 per quanto concerne la carta d'identità elettronica, per la quale l'attestazione di proroga della validità può avvenire esclusivamente dalla postazione comunale di emissione.
Le SS.LL sono pregate di portare a conoscenza dei Signori Sindaci il contenuto della presente circolare fornendo cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore centrale (Porzio)

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fonte: CNSD - Circolari emesse anno 2008
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1070&codiceFunzione=CR&codiceSettore=null

venerdì 3 ottobre 2008

Ricompilazione delle liste sezionali

In questi giorni abbiamo tutti ricevuto la circolare che copio sotto, in materia di ricompilazione delle liste sezionali.
Per il momento la riproduco soltanto ma vorrei, appena possibile, creare i link opportuni alla normativa citata, in modo da avere a portata di mouse tutti i testi di riferimento. Vedremo.
Ecco la circolare della Prefettura di Rovigo:

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Prot. 17900/08/Area I^ - U.E.P. - Rovigo 29 settembre 2008
CIRCOLARE N. 62/08/ /U.E.P.

AI SIGG. SINDACI
AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

OGGETTO: Ricompilazione delle liste sezionali in occasione delle elezioni previste per l’anno 2009.-

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 60/2008 del 22 settembre u.s., ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:

“””””””””””””””””In vista delle consultazioni che si terranno il prossimo anno si dispone che, in occasione della revisione delle liste elettorali relative al secondo semestre dell’anno in corso, tutti i Comuni provvedano, ove lo ritengano opportuno, a ricompilare le liste sezionali in quattro esemplari, fatto salvo quanto disposto con circolare di questa Direzione Centrale n. 2 del 15 gennaio 1997 per gli Enti Locali ad elevato grado di informatizzazione (circolare prefettizia n. 3/97/UEP del 17 gennaio 1997.
Nella stessa occasione i Comuni interessati anche alla rinnovazione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale nonché del Sindaco e del Consiglio Comunale potranno ricompilare le liste sezionali in sei esemplari.
I Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, che siano interessati alla rinnovazione dei propri organi elettivi, potranno approntare cinque esemplari delle predette liste, provvedendo a predisporre un’ulteriore copia in caso di eventuale turno di ballottaggio.
La predetta ricompilazione dovrà aver luogo osservando le norme contenute nel titolo III° del T.U. 20/3/1967, n. 223, e le istruzioni di cui al paragrafo 113 della circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.
Con l’occasione si ricorda, altresì, la circolare MIAITSE n. 130/2003 del 16/9/2003 (circolare prefettizia n. 55/03/S.E. del 25 settembre 2003) , con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni relative alla compilazione delle liste elettorali in attuazione delle disposizione di cui all’art. 177, comma 4° del D.L. 30/6/2003, n. 196, che ha soppresso le lettere D) e E) dell’art. 5, primo comma, del D.P.R. 20/3/1967, n. 223.”””””””””””””

IL PREFETTO (Adinolfi )
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giovedì 2 ottobre 2008

Vigilanza anagrafica, una mail per ciascuno fa male a qualcuno



Decisamente la compilazione dei questionari sulla vigilanza anagrafica 2006 e 2007 sono una tribolazione infinita. Va bene compilare questionari che in parte si sovrappongono agli adempimenti del piano di sicurezza per la carta d'identità elettronica; va bene la pesantezza di una quantità esorbitante di quesiti; va bene il dover prendere in mano una per una le pratiche di iscrizione e cancellazione anagrafica; e vada pure per doverlo fare anche per qualche mese dell'anno precedente e qualche mese di quello successivo.

Va bene tutto ma quando, finalmente, hai compilato tutto, lo hai inserito nel sistema e lo hai confermato, non dovresti ricevere dall'assistenza tecnica del CNSD una mail che ti segnala la mancanza di due questionari. Ma come, ho sbagliato qualcosa? Ho le traveggole? Ma non erano stati "confermati" tutti e quattri i questionari?

E infatti è così. Mi collego al sistema e verifico: per ciascun questionario lo status è "Confermato".

Ma allora che è successo?

Chiamo l'assistenza allo 06-477.8131 e scopro la causa del problema: a tutti i comuni d'Italia è stata inviata una mail che doveva essere spedita soltanto a quelli che non avevano completato alcuni questionari. Incredibile!

Cadono veramente le braccia: più di 8.000 mail quando dovevano essere, probabilmente, poche decine o centinaia.

Viene da chiedersi, con preoccupazione, come si stia gestendo il sistema della vigilanza anagrafica e se non sia il caso che venga rivisto da cima a fondo, semplificandolo di dieci volte almeno e impedendo che accadano di questi inconvenienti. Forse, allora, non ci sarebbe bisogno di tante proroghe.