Riporto il testo della Circolare della Prefettura di Rovigo
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Prot. n. 2247/10/U.E.P./Area 2^ - Rovigo, 10 febbraio 2010
CIRCOLARE N. 10/10/REG
- AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
- AI SIGG. DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE ULSS NN. 18 – 19 DI ROVIGO – ADRIA
OGGETTO: Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del 28 e 29 marzo 2010 – Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.-
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 8/2010 del 2 febbraio u.s., ha diramato le direttive che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:
“””””””””Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.
In prossimità delle consultazioni regionali ed amministrative, si ritiene opportuno sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.
In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all’articolo 2 della legge sopracitata.
I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l’elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.
Le SS.LL vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di “handicap”, secondo il disposto normativo di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In conformità alle previsioni normative di cui all’art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:
· Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria “seppure di modesta portata” come un'infermeria;
· Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l’esercizio dell’attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.
I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del “seggio volante” (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).””””””””””
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Sigg. Direttori delle aziende sanitarie locali affinchè, nei tre giorni che precedono le consultazioni e nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonchè dell’attestazione prevista dall’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.
p. IL PREFETTO - IL VICE PREFETTO VICARIO ( Fruncillo )
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Normativa richiamata dalla circolare.
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L. 15-1-1991 n. 15 Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1991, n. 16.
Art. 1
1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.
Art. 2
1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
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L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Art. 29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 .
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
venerdì 12 febbraio 2010
Elezioni: sospesa la comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa
Lo stabilisce una circolare del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. La sospensione terminerà con la chiusura delle operazioni di voto degli eventuali ballottaggi.
Il tutto in applicazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, 'Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica'.
Fanno eccezione le attività di comunicazione indispensabili per l'efficace svolgimento e per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, per le quali le amministrazioni dovranno comunque richiedere un parere preventivo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
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Il tutto in applicazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, 'Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica'.
Fanno eccezione le attività di comunicazione indispensabili per l'efficace svolgimento e per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, per le quali le amministrazioni dovranno comunque richiedere un parere preventivo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
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giovedì 11 febbraio 2010
Rifugiati politici, richiedenti asilo e simili: il riconoscimento degli status personali a fini anagrafici
Segnalo, in proposito, un articolo di Romano Minardi su Focus (n.3 di Giovedì 11 Febbraio 2010), l'allegato telematico della rivista Lo Stato Civile Italiano. Buona lettura.
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Elezioni regionali, le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature
Il Ministero dell'Interno mette a disposizione una guida della Direzione centrale dei servizi elettorali per facilitare le operazioni di esame delle liste dei candidati per le Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010.
Sono inoltre consultabili le pubblicazioni che contengono le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni, rispettivamente, provinciali e comunali del 28-29 marzo 2010 e l’eventuale turno di ballottaggio dell’ 11-12 aprile.
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Sono inoltre consultabili le pubblicazioni che contengono le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni, rispettivamente, provinciali e comunali del 28-29 marzo 2010 e l’eventuale turno di ballottaggio dell’ 11-12 aprile.
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lunedì 1 febbraio 2010
Ancora una proroga al regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini della Romania e della Bulgaria
Il Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 2 del 20 gennaio 2010 "Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria", hanno ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 le procedure che regolano il lavoro per i cittadini bulgari e romeni.
In pratica resta tutto inalterato, deroghe comprese.
Vai alla pagina del Ministero dell'Interno
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In pratica resta tutto inalterato, deroghe comprese.
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venerdì 29 gennaio 2010
Circolare 2/2010, "Nuova procedura rilascio Nulla Osta per matrimonio in Italia di cittadini svedesi residenti in Svezia"
In relazione a quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata di Svezia in Italia ha reso noto che, a partire dal 1 gennaio 2010, e' stata avviata una nuova procedura di rilascio del "nulla osta" alla celebrazione del matrimonio per i cittadini svedesi residenti in Svezia che intendono sposarsi in Italia.
Secondo la nuova procedura, il nulla-osta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale.
La documentazione così prodotta, che sarà altresì munita di Apostilla, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, va a sostituire il nulla-osta precedentemente emesso dalla autorità diplomatica svedese, certificazione che continuerà invece ad essere rilasciata dalla predetta autorità solo nei casi di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.
Vai alla pagina del CNSD
per visualizzare la notizia e scaricare la circolare
Secondo la nuova procedura, il nulla-osta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale.
La documentazione così prodotta, che sarà altresì munita di Apostilla, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, va a sostituire il nulla-osta precedentemente emesso dalla autorità diplomatica svedese, certificazione che continuerà invece ad essere rilasciata dalla predetta autorità solo nei casi di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.
Vai alla pagina del CNSD
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Rilevazioni demografiche e sanitarie, anno 2010
Segnalo la circolare n. 40 del 5 ottobre 2009 con la quale l'Istat illustra i criteri che ciascun Comune e ciascuna Prefettura devono seguire per l'esecuzione delle rilevazioni demografiche e sanitarie riferite al 31 dicembre 2009, per quanto riguarda i modelli Istat P.2 e Istat P.3, e all'anno 2010 per quanto concerne tutti gli altri modelli.
Vai al sito Istat
per consultare la circolare e i modelli statistici in uso per il 2010.
Vai al sito Istat
per consultare la circolare e i modelli statistici in uso per il 2010.
giovedì 28 gennaio 2010
Celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da intese. Nuova interpretazione.
Con la Circolare n. 25/2009 avente per oggetto "Legge 1159/1929: Nuova interpretazione in ordine al limite territoriale relativo alla celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da intese", il Ministero dell'Interno, Direzione centrale dei servizi demografici, ha richiesto al Consiglio di Stato un parere circa l'efficacia del limite territoriale delle funzioni riconosciute in materia civile ai ministri di cutlto.
Il Consiglio di Stato ha modificato il proprio precedente orientamento ritenendo ora che che non vi siano ora giustificazioni normative tali da giustificare la prassi di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni del ministro di culto.
L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, potrà procedere alle pubblicazioni di matrimonio e alla successiva trascizione dell'atto senza tener conto di vincoli territoriali stabiliti nel decreto di approvazione della nomina del ministro di culto.
Vai alla notizia sul sito del CNSD
Scarica direttamente la Circolare
Il Consiglio di Stato ha modificato il proprio precedente orientamento ritenendo ora che che non vi siano ora giustificazioni normative tali da giustificare la prassi di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni del ministro di culto.
L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, potrà procedere alle pubblicazioni di matrimonio e alla successiva trascizione dell'atto senza tener conto di vincoli territoriali stabiliti nel decreto di approvazione della nomina del ministro di culto.
Vai alla notizia sul sito del CNSD
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martedì 19 gennaio 2010
Confermata la validità, sino al 30 giugno 2010, sia delle pubblicazioni all'albo in forma cartacea che quella sul sito web dell'ente
In questo senso la Circolare n. 1/2010 in data 13/01/2010 del Ministero dell'Interno, pubblicata sul sito del CNSD.
Dopo il 30 giugno 2010 avranno validità legale soltanto le pubblicazioni effettuate sul sito web. Per lo Stato Civile riguardano, in pratica, le pubblicazioni di matrimonio e le affissioni relative alla istanze di modifica del nome o del cognome.
Vai alla notizia
Scarica la circolare da qui
Vedi anche il post Albo pretorio online anche per le pubblicazioni di matrimonio e per le istanze di cambiamento del nome o del cognome a commento della Circolare n. 29 del 15/12/2009.
Dopo il 30 giugno 2010 avranno validità legale soltanto le pubblicazioni effettuate sul sito web. Per lo Stato Civile riguardano, in pratica, le pubblicazioni di matrimonio e le affissioni relative alla istanze di modifica del nome o del cognome.
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Vedi anche il post Albo pretorio online anche per le pubblicazioni di matrimonio e per le istanze di cambiamento del nome o del cognome a commento della Circolare n. 29 del 15/12/2009.
martedì 12 gennaio 2010
Albo pretorio online, sei mesi di proroga.
Alla fine la proroga è stata adottata, anche se mantenuta quasi 'riservata'. Ora ci saranno sei mesi in più per realizzare l'albo online.
Va notato che non sono state definite norme tecniche particolari e questo va a confermare l'orientamento secondo il quale ogni ente adotta le forme e le tecnologie che ritiene più opportune (o più economiche) per attuare la previsione normativa. La cosa importante è che la pubblicazione avvenga sul sito internet dell'ente.
Fino al 30 giugno 2010 avranno validità legale sia le pubblicazioni cartacee all'albo tradizionale sia quelle effettuate sul sito istituzionale dell'ente.
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (stralcio)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206) (GU n. 302 del 30-12-2009 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
...
5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».
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Va notato che non sono state definite norme tecniche particolari e questo va a confermare l'orientamento secondo il quale ogni ente adotta le forme e le tecnologie che ritiene più opportune (o più economiche) per attuare la previsione normativa. La cosa importante è che la pubblicazione avvenga sul sito internet dell'ente.
Fino al 30 giugno 2010 avranno validità legale sia le pubblicazioni cartacee all'albo tradizionale sia quelle effettuate sul sito istituzionale dell'ente.
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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (stralcio)
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206) (GU n. 302 del 30-12-2009 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009
Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale
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5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».
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