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domenica 30 novembre 2008

XXVIII Convegno ANUSCA - Riccione 17 - 21 novembre 2008

(fonte: CNSD)

Pubblicata la documentazione fornita dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici in occasione del XXVIII Convegno ANUSCA tenutosi a Riccione (RN) dal 17 al 21 novembre 2008


Raccolta di massime di interesse per l’attività dell’ufficiale dello stato civile
(direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti nel nuovo massimario in fase di stesura)

Scarica la documentazione in .pdf

Pubblicata la circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine."

(fonte: CNSD)

Circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine." Il testo completo è disponibile in allegato e nell' area Anagrafe, settore Normativa.

Per scaricare il file .pdf clicca qui

Per comodità ne riporto il testo:

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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Demografici
Prot. Uscita del 28/11/2008 Numero 0012950
Classifica: 23^/A
CIRCOLARE N° 16

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine.


Allo scopo di garantire l'adozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagrafici dei cittadini di nazionalità egiziana e tunisina, d'intesa con il Ministero degli affari esteri si forniscono le seguenti indicazioni.
Con riguardo ai cittadini della Repubblica Araba di Egitto, la sequenza dei nomi presenti sul passaporto deve essere riportata nei registri anagrafici individuando nel NOME il primo nome della sequenza presente sul passaporto, nel COGNOME le restanti parti della stessa sequenza.
Si informa per inciso che tali parti costituenti il cognome sono formate dal nome del padre, del nonno e del bisnonno e che in base all'ordinamento egiziano con la progressione della
discendenza l'ultimo nome viene normalmente eliminato, anche se in rari casi viene mantenuto il nome del trisavolo.
In base al criterio descritto, l'ipotetico signor Mohamed Ahmed Nabil Said, va registrato riportando nel campo NOME Mohamed e nel campo COGNOME Ahamed Nabil Said.
Per quanto riguarda le cittadine tunisine, si richiama la circolare n. 13, del 26 aprile 2006, con la quale è stato chiarito che la dicitura "ep" o "ep.se" presente sul passaporto significa "spostata con" e che di seguito a queste parole compare abitualmente il cognome del marito.
Ne consegue che il cognome da riportare nei registri anagrafici è solo quello che precede la dicitura "ep" o "ep.se".
Si pregano le SS.LL. d'informare i comuni del contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE Porzio
ML

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martedì 25 novembre 2008

Istanze di cambiamento del nome e del cognome. La Circolare n. 15/2008

(Dal sito del CNSD)

Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 15

In considerazione del pervenire di numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome e' stata emanata la circolare n. 15 del 13/11/2008 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art.84 e ss del D.P.R. n 396/2000.
Vai alla pagina dedicata.
Scarica direttamente.

Per comodità ne riproduco il testo.

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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 13/11/2008 n. 15
Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del d.p.r. n. 39612000)

Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:
1. la presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto dei minorenni;
2. i termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. le istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. la presentazione di istanze da parte di figlio naturale che a seguito del riconoscimento da parte del padre vuole assumerne il cognome;
5. la presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.

In merito si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il primo punto, e cioè nel caso di istanza presentata per conto di minorenne, si è più volte ribadito che la stessa può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potesta genitoriale o anche da uno dei due genitori purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore.
Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.
Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Per quanto riguarda il secondo punto, è il caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'lnterno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo. La domanda che si pone è se, il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato dall'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministro dell'lnterno o del Prefetto, si prescriva decorsi dieci aririi dalla emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. La risposta è che tale diritto, attenendo al nome di una persona, e facendo parte così della rosa di quelli che si dicono "diritti della personalità", le appartiene senza poter essere assoggettato a termini di prescrizione o di decadenza.
Diversamente, nel caso in cui siano state solo autorizzate le affissioni di cui agli artt. 86 e 90, decorso un congruo periodo di tempo senza che I'interessato abbia provveduto a richiedere le affissioni, I'Amministrazione, nell'esercizio della sua potestà ordinamentale, potrà contattare l'interessato, avvertendolo che in caso di mancata affissione entro un dato termine si provvederà a chiudere la procedura in corso, archiviandola. Neppure qui, però,si ritiene possa parlarsi di prescrizione o di decadenza.
Per quanto riguarda il terzo punto, è il caso di chi si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante per legge a seguito di errore materiale nella compilazionedell'atto di nascita. Detti cittadini, nelle istanze stesse, precisano di essere stati indirizzati ad esperire detto procedimento di cambiamento di cognome, quale unica soluzione possibile alla risoluzione del problema. Si ribadisce, come meglio evidenziato nella circolare n. 15 del 21 marzo 2007, che dette istanze potrebbero essere soddisfatte mediante la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.P.R. n: 39612000, evitando così un aggravi0 di tempo e costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causa della non necessaria instaurazione di un complesso procedimento amministrativo previsto per differenti finalità.
Per quanto riguarda il quarto punto, è il caso di chi è stato riconosciuto quale figlio naturale da parte del padre, successivamente al riconoscimento da parte della madre, nei casi di persona maggiorenne, per i quali è prevista la possibilità di assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 C.C.). Anche in questi casi, sempre nell'ottica dei principi di snelliniento e semplificazione sanciti dal legislatore a favore del cittadino quindi, non è necessario attivare la procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 39612000, ma il cittadino interessato potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile mediante apposita domanda, il quale provvederà ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile che lo riguardano.
Per quanto riguarda il quinto ed ultimo punto, si tratta di casi di presentazione di separate istanze di modifiche del nome o del cognome da parte di più membri di una stessa famiglia. In detti casi, si ricorda, se trattasi in particolare di minori, che è possibile presentare una unica istanza e non è richiesta la presentazione di domande separate perciascun interessato qualora la motivazione sia la stessa. Ciò consentirà un vantaggio, anche in termini economici, per il privato, e anche per l'Amministrazione in risposta al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci.

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lunedì 24 novembre 2008

Circolare n. 14/2008. Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.

Dal sito del CNSD

Circolare n. 14/2008 Riacquisto della cittadinanza italiana.

Tipo : CIRCOLARE
Settore : ANAGRAFE
Argomento : ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 14/2008

Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.

Clicca qui per scaricare il file in formato .pdf

venerdì 21 novembre 2008

Servizi INA SAIA - Manutenzione straordinaria

Data : 20/11/2008
Settore: INA SAIA

A causa di manutenzione tecnica straordinaria i servizi SAIA (XML-SAIA e Web Saia) non sono attualmente disponibili. Il ripristino del servizio avverrà nel minor tempo possibile.

(fonte: CNSD)

martedì 18 novembre 2008

Cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace

Non è una novità ma può tornare utile.
Si tratta della CIRCOLARE N°. 4 in data 09/02/2007, Prot. n. 200701540/15100-297, del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, e riguarda connazionali nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al Trattato di Pace.
La circolare riprende l'art. 1 della legge 15.02.1989, n. 54, il quale prevede che tutte le pubbliche amministrazioni “nel rilasciare attestazioni, dichiarazioni, documenti in genere a cittadini italiani nati in Comuni già sotto la sovranità italiana ed oggi compresi nei territori ceduti ad altri Stati, ai sensi del trattato di pace con le potenze alleate ed associate, hanno l’obbligo di riportare unicamente il nome italiano del Comune di nascita, senza alcun riferimento allo Stato cui attualmente appartiene.”

Clicca qui per scaricare il testo integrale della circolare dal CNSD.

lunedì 17 novembre 2008

Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Scelta dell'indicazione del nome

Da tenere a portata di mouse.

A seguito di continue richieste di chiarimenti circa l'interpretazione del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha ritenuto opportuno emettere un'ulteriore circolare esplicativa, oltre i contenuti già esposti con precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001. Si tratta della CIRCOLARE N. 5 in data 14/02/2007, Prot. n. 200701708-15100/397

Vai alla pagina dedicata per scaricarla dal CNSD.

Ne riporto comunque il testo evidenziando le parti, a mio giudizio, più importanti per l'immediata operatività.

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Prot. n. 200701708-15100/397
Roma, 14 febbraio 2007
CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 – Scelta dell’indicazione del nome.

Atteso che continuano a pervenire richieste di chiarimenti in relazione alla interpretazione del disposto dell’art. 36 del DPR 396/2000 si ritiene opportuno emettere una circolare esplicativa che consolidi i contenuti della precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001 ed i vari chiarimenti in più occasioni pubblicati sul sito web di questa Direzione.
Come è noto la normativa prevede la possibilità, per il cittadino nato prima della entrata in vigore del decreto sopra menzionato, di effettuare una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile al fine di indicare, con carattere vincolante, gli elementi del proprio nome da riportare negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e dalla anagrafe.
Tale dichiarazione può essere motivata o dalla semplice volontà del dichiarante o dall’uso protratto nel tempo.
Come già indicato nella predetta circolare, in caso di dichiarazione motivata dalla sola volontà dell’interessato, la facoltà concessa dal DPR non può comportare l’alterazione dell’ordine dei vari elementi del nome. Di conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler essere menzionato con il solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno dei nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di elementi onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome ma non il secondo ed il terzo, in quanto altererebbe l’ordine originario dei vari elementi del nome.
Si ricorda che tale diritto del cittadino non incontra alcun limite. Dunque, anche nel caso in cui il soggetto interessato fosse stato indicato, per un lungo periodo di tempo, con uno o l’altro degli elementi del nome, egli avrà comunque il diritto, garantito dalla norma, di decidere con quale nome deve essere indicato, con i soli limiti sopra riportati e l’ufficiale dello stato civile dovrà obbligatoriamente annotare la dichiarazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 36.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà ma dall’uso protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà anche possibile, a cura del richiedente, variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome, ovvero, in caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall’atto di nascita. Quanto sopra, ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la “scelta del nome” rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo. Spetta all’ufficiale dello stato civile vagliare con attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare l’uso protratto nel tempo.
Al di fuori delle ipotesi precedenti resta ferma la possibilità di attivare la procedura di cambio del nome di cui agli artt. 89 e segg. del DPR n.396/2000.
In entrambe le ipotesi sopra menzionate, resta ovviamente esclusa la possibilità, da parte dell’ufficiale di stato civile, di procedere ex officio, senza una specifica dichiarazione scritta del richiedente. Si precisa che, nel caso in cui l’ufficiale di stato civile riscontri d’ufficio (es: verifiche dei dati identificativi del soggetto) un uso consolidato del nome diverso da quello risultante dall’atto di nascita, si potrà procedere a contattare l’interessato al fine di ricevere l’indicazione di cui all’art. 36. Fino a quando una tale indicazione non sia stata resa, si dovranno tenere fermi i dati come risultanti dall’atto di nascita.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler richiamare l’attenzione dei Sigg. Sindaci circa l’esigenza di assicurare la corretta attuazione di quanto ivi stabilito.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)
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domenica 16 novembre 2008

Inversione di rotta per i doppi cognomi dei cittadini nati all'estero che conservano la cittadinanza d'origine.

Importantissimo cambiamento nel modo di trattare i doppi cognomi dei cittadini italiani, nati all'estero, ai quali, al momento della nascita, è stato attribuito il cognome composto paterno-materno e che conservano la cittadinanza del paese d'origine.
In questi casi i cittadini mantengono il doppio cognome e non deve essere applicato il comma 2 dell'art. 98 del DPR 396/2000.
Le nuove disposizioni non riguardano soltanto i cittadini nati in Spagna o Portogallo (si veda il precedente post del 16/09/2008) o in paesi di tradizione spagnola o portoghese ma bensì tutti i cittadini in possesso di cognome composto paterno-materno e che mantengono (circostanza che va documentata) la doppia cittadinanza.
Si veda in proposito la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Prot. n. 397 del 15 maggio 2008, avente ad oggetto "Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 C. 2 del D.P.R. n. 396/2000", scaricabile presso il sito del CNSD.

lunedì 10 novembre 2008

Una ''rivoluzione nella culla''. Gli immigrati stanno salvando la popolazione italiana

Gianpiero Dalla Zuanna: ''Se il numero d'ingressi attuale, circa 300 mila persone all'anno, continuerà per i prossimi 10-20 anni riusciremo a evitare il calo della popolazione attiva e a salvarci dall'invecchiamento

''Gli immigrati stanno salvando la popolazione italiana. “Se il numero d'ingressi attuale, circa 300mila persone all'anno, continuerà per i prossimi 10-20 anni riusciremo a evitare il calo della popolazione attiva e a salvarci dall'invecchiamento”, dice Gianpiero Dalla Zuanna, autore del libro “La rivoluzione nella culla. Il declino che non c'è”.
Il libro, edito dall'Università Bocconi di Milano, analizza l'andamento della popolazione italiana negli ultimi anni e mette in evidenza come il declino demografico annunciato negli anni Novanta non si sia realizzato: “Oggi in Italia ci sono tre milioni di persone in più rispetto alle proiezioni elaborate nei primi anni Novanta -spiega Ganpiero Dalla Zuanna- perché era stata sottostimata la presenza degli stranieri”.
Un esempio, in senso contrario è dato dal Piemonte. Se dal 1951 in poi non ci fosse stata immigrazione, la regione, basandosi sulla sola fecondità delle residenti, avrebbe un milione e mezzo di abitanti in meno. E dal momento che gli immigrati si adeguano in fretta alla fecondità locale, nei prossimi lustri il declino demografico sarà evitato solo se continueranno ad arrivare 300mila nuovi italiani all'anno.
Ma il “salvataggio” del nostro Paese non è solo una questione di numeri (“la nostra economia non può sopportare un calo eccessivo della popolazione in età lavorativa”, dice Dalla Zuanna), ma ha anche una forte valenza sociale: “Arrivano i migliori -spiega l'autore del libro- il processo migratorio è caratterizzato da una selezione verso l'alto”.
Il libro “La rivoluzione nella culla. Il declino che non c'è” edito da Università Bocconi ed è stato scritto a quattro mani da Francesco Billari, docente di demografia all'università Bocconi, e Gianpiero Dalla Zuanna, docente alla facoltà di scienze statistiche dell'università di Padova.

( fonte: http://www.redattoresociale.it/ )

cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno.

Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007

La Direzione Centrale dei Servizi Demografici, ha pubblicato la circolare n. 13 del 28 ottobre 2008, esplicativa delle nuove modalità di calcolo delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007. Le nuove modalità di calcolo sono state introdotte con decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che ha modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 in più punti:
- sostituendo il comma 1, che reca ora una nuova elencazione dei familiari dello straniero per i quali può essere richiesto il ricongiungimento,
- aggiungendo il comma 1 bis dove è prevista la possibilità di far ricorso all'esame del DNA per accertare le relazioni di parentela in mancanza di documentazione rilasciata dalle autorità dello stato di appartenenza
- modificando, infine, anche il comma 3 lett. b del citato articolo 29 con l'introduzione di nuovi parametri per il calcolo delle risorse economiche sufficienti, norma a cui si fa riferimento anche per la verifica delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007.
Il d.lgs. n. 160/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21/10/2008 ed è entrato in vigore il 5 novembre.

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Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 2 1 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003186lCE relativa al diritto di ricongiungimento familiare", con il quale è stata varata la riforma delladisciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell'articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione D. Lgs. n. 286190.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.
Al riguardo, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si rappresenta quanto segue.

I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
a) Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungirnento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovverodi due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (comma 3 lett. b).
b) Assicurazione sanitaria. E' stato previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni - una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b) bis).

Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
a) Coniuge. E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore a diciotto anni (comma l lett. a).
b) Figli. E' previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1 lett. C).
c) Genitori. E' ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1 1ett.d).
d) Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Con l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni wche sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, con la modifica del comma 8 del richiamato art. 29, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le qualinon sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

Si assicura, altresì, che si è provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni predisposte per la compilazione dei moduli stessi che sarà in uso dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Si raccomanda alle SS.LL di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, alle novità introdotte dal decreto in oggetto e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

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lunedì 3 novembre 2008

Elezione dei Comites. Trasmissione dati AIRE ai fini dell'allineamento concordato con il Ministero degli Affari Esteri

Dal sito del CNSD

E' stata emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici, in data 22 ottobre, la circolare n. 11/2008, in cui si chiede ai comuni la trasmissione delle anagrafi degli italiani residenti all'estero locali all'aire centrale - aggiornata e bonificata per quanto riguarda le posizioni scartate - entro e non oltre il 25 novembre p.v. si raccomanda, in particolare, la verifica dell'esatta indicazione, nel campo relativo al diritto di voto, della posizione elettorale. Il testo della circolare (file .pdf) e' disponibile nella sezione Normativa del settore AIRE.

Ne riproduco il testo.

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Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici Numero: 0011332
Classifica :23/a-023
Roma, 22 Ottobre 2008

CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA n. 11 /2008
OGGETTO: Elezione dei Comites. Trasmissione dati AIRE ai fini dell’allineamento concordato con il Ministero degli Affari Esteri
Il Ministero degli Affari Esteri ha richiesto – in vista della prossima elezione dei Comites (Comitati degli Italiani all’estero, di cui alla legge 205/1985 e successive modificazioni) - l’aggiornamento dell’Elenco unico degli italiani residenti all’estero, finalizzato all’elezione dei Comites stessi.
A tale scopo , si invitano le SS.LL. a voler attentamente vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all’estero e a voler verificare che tutti i comuni inviino i propri dati – entro il prossimo 25 Novembre – all’Aire centrale, per
permettere, così, l’allineamento informatico con i dati del Ministero degli Affari Esteri e la predisposizione del citato Elenco aggiornato.
Con l’occasione si prega, inoltre, di voler rammentare ai Signori Sindaci l’obbligo dell’invio settimanale degli archivi informatici comunali – come indicato nella circolare n. 34 del 26 giugno 2007 – anche qualora il Comune interessato non abbia iscritti.

Al fine di evitare una sottostima dei dati che saranno contenuti nel prossimo Elenco aggiornato, con una ricaduta negativa sulla veridicità dello stesso e del successivo Elenco Elettori, si invitano i Signori Sindaci a voler verificare l’esattezza e la completezza di tutti i dati presenti nelle singole AIRE comunali e a voler "bonificare" le posizioni scartate dall’Aire centrale a causa dei controlli informatici di coerenza e completezza delle stesse.
Le posizioni scartate devono essere verificate con i dati anagrafici e di stato civile in possesso dei comuni stessi, con particolare attenzione al corretto utilizzo dei codici consolari e alla coerenza geografica tra Stato di residenza ed Ufficio consolare di competenza.
Qualora vengano riscontrate nelle AIRE comunali posizioni totalmente incomplete, ovvero prive di dati fondamentali per l’esatta identificazione e reperimento dei relativi cittadini (per esempio, mancanti di data di nascita, di luogo di nascita - inteso come comune italiano o come località più territorio/Stato estero - di Ufficio consolare , di Stato/territorio di residenza o con indirizzo carente di elementi essenziali), i comuni dovranno provvedere alla cancellazione delle relative posizioni per irreperibilità presunta, dandone comunicazione, qualora conosciuti, all’ultimo Ufficio consolare e all’ultimo indirizzo dell’interessato.
Con l’occasione si invitano le SS.LL. a voler anche verificare l’avvenuta cancellazione delle posizioni duplicate (sia all’interno di uno stesso comune che tra due comuni diversi), come già richiesto con precedenti note separate.
Si fa, inoltre, presente che gli Ufficiali di Anagrafe dovranno provvedere alla cancellazione degli iscritti Aire che risultino, alla data del 25 Novembre p. v. , ultracentenari e per i quali non sia stata fornita, tramite gli Uffici consolari, la prova dell’esistenza in vita.
Si sottolinea, infine, la necessità del corretto utilizzo , nella trasmissione dei dati richiesti, del campo relativo al diritto di voto (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto).

Le SS.LL. sono anche pregate di voler valutare, unitamente alle singole Amministrazioni comunali, gli interventi organizzativi necessari per risolvere eventuali situazioni di "arretrato", sia a livello anagrafico (mancato inserimento nell’anagrafe comunale di modelli Cons 01 di iscrizione e variazione, così come mancata cancellazione di posizioni per avvenuto decesso, rimpatrio, etc.) che a livello di trascrizione degli atti di stato civile.

Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annapaola Porzio
F.TO
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La circolare è stata oggetto di nota della prefettura di Rovigo in data 23 ottobre 2008.