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lunedì 9 febbraio 2009

Elezioni amministrative ed europee del 2009. Circolare n. 4/2009 del Ministero dell'Interno

Con la Circolare n. 6/09/UEP la Prefettura di Rovigo ci ha trasmesso il testo della circolare n. 4/2009 in data 03/02/2009 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.
Poiché riguarda l'argomento 'caldo' delle elezioni amministrative ed europee del prossimo giugno e non avendo trovato il testo della stessa presso il Ministero dell'Interno, riporto la circolare prefettizia.


Prefettura di Rovigo - Ufficio Territoriale del Governo
Prot. n. 2103/2009/Area II^ - U.E.P.
Rovigo 4 febbraio 2009

- AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI


- AI SIGG. PRESIDENTI
DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

ROVIGO-ADRIA

OGGETTO: Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”.

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 4/2009 del 3 febbraio 2009, ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono, in merito al Decreto-legge n. 3/2009, concernente “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”:
“””””””””””SI RENDE NOTO CHE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 22 DEL 28 GENNAIO 2009 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2009, N. 3, CONCERNENTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO NELL’ANNO 2009 DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE”.
IL PROVVEDIMENTO, DI CARATTERE TRANSITORIO, RISULTA COSÌ SCHEMATICAMENTE COMPOSTO:
A) L’ARTICOLO 1 SULL’EVENTUALE, CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE;
B) L’ARTICOLO 2 SUL VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE FUORI DAL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA, PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI, IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA;
C) L’ARTICOLO 3 SUL VOTO DEI CITTADINI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO, PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI, IN OCCASIONE DI REFERENDUM;
D) L’ARTICOLO 4 SULLA FUNZIONALITÀ DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI;
E) L’ARTICOLO 5 SULLA COPERTURA FINANZIARIA E L’ARTICOLO 6 SULL’ENTRATA IN VIGORE.

L’ARTICOLO 1, IN UNA DOVEROSA OTTICA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA, INTRODUCE DISPOSIZIONI PER CONSENTIRE, NELL’ANNO 2009, IL CONTEMPORANEO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA CON IL PRIMO TURNO DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE.
L’INTERVENTO NORMATIVO RISULTA NECESSARIO PERCHÈ, CON L’ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 16 APRILE 2002, N. 62, NON È PIÙ POSSIBILE, A LEGISLAZIONE VIGENTE, PROCEDERE AL CONTESTUALE SVOLGIMENTO DEL CICLO GENERALE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE CON LE CONSULTAZIONI EUROPEE, A SUO TEMPO CONSENTITO DALLE DISPOSIZIONI INTRODOTTE CON IL DECRETO-LEGGE N. 300/1994, CONVERTITO DALLA LEGGE 16 LUGLIO 1994, N. 453.
INFATTI, L’ARTICOLO 1, COMMA 1, LETT. E), DI TALE DECRETO-LEGGE RINVIA, PER GLI ORARI DI VOTAZIONE, ALLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L’ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E, QUINDI, ANCHE ALL’ART. 64-BIS DEL D.P.R. N. 361/1957 (INTRODOTTO SUCCESSIVAMENTE DALLA LEGGE N. 62/2002) SECONDO CUI LE OPERAZIONI DI VOTAZIONE TERMINANO ALLE ORE 15 DEL LUNEDÌ.
PER LE ELEZIONI EUROPEE, TUTTAVIA, NON SI PUÒ PROLUNGARE IN ALCUN MODO L’ORARIO DI VOTAZIONE AL LUNEDÌ, ATTESO CHE L’ARTICOLO 9 DELL’ATTO RELATIVO ALL’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO, FIRMATO A BRUXELLES IL 20 SETTEMBRE 1976 E APPROVATO CON LEGGE 6 APRILE 1977, N. 150, STABILISCE CHE TUTTI GLI STATI MEMBRI DEVONO SVOLGERE LE ELEZIONI IN UNA DATA COMPRESA ENTRO UNO STESSO LASSO DI TEMPO TRA LA MATTINA DEL GIOVEDÌ E LA DOMENICA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.
PERTANTO, PER CONSENTIRE - ANCHE PER EVIDENTI RAGIONI FINANZIARIE E PER NON CHIAMARE TROPPE VOLTE ALLE URNE GLI ELETTORI IN DATE RAVVICINATE - L’ABBINAMENTO DEL CICLO GENERALE DI ELEZIONI AMMINISTRATIVE CON LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA, AGEVOLANDO IL PIÙ POSSIBILE L’ESERCIZIO DEL VOTO (E QUINDI NON CONCENTRANDOLO NELLA SOLA GIORNATA DI DOMENICA), SI RENDE NECESSARIO ANTICIPARE L’INIZIO DELLA VOTAZIONE PER TUTTE LE CONSULTAZIONI ABBINATE SIN DAL POMERIGGIO DI SABATO, PER POI CHIUDERE LA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DELLA DOMENICA. CIÒ, ANALOGAMENTE A QUANTO AVVENUTO NEL 2004, AI SENSI DELL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE N.90/04 (ANCH’ESSO RECANTE DISPOSIZIONI TRANSITORIE).
PARTICOLARE IMPORTANZA RIVESTE LA NORMA DI CUI ALLA LETTERA B) DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL PRESENTE DECRETO-LEGGE, IN BASE ALLA QUALE, AI FINI DEL COMPUTO DI TUTTI I TERMINI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE, IVI COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA PROPAGANDA ELETTORALE E ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE, SI CONSIDERA GIORNO DELLA VOTAZIONE QUELLO DELLA DOMENICA (ATTEGGIANDOSI QUELLO DEL SABATO COME MERA ANTICIPAZIONE).””””””

Considerata la notevole riduzione dell’arco temporale intercorrente tra la costituzione del seggio (prevista alle ore 9 del sabato) e l’inizio della votazione (fissato alle ore 15 del sabato), si pregano le SS.LL. di voler adottare ogni opportuna iniziativa – valutando eventuali disfunzioni verificatesi in occasione delle precedenti consultazioni del 2004 – al fine di garantire l’assoluta regolarita’ del procedimento, con la tempestiva costituzione del seggio ed il puntuale inizio delle operazioni di voto.

“””””””””””LA SUDDETTA ANTICIPAZIONE DELL’INIZIO DELLA VOTAZIONE AL SABATO DETERMINA L’ESIGENZA DI APPORTARE, SEMPRE IN VIA TRANSITORIA, ALCUNE MODIFICHE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE.
TRA QUESTE, SI SEGNALANO: L’ESPRESSA PREVISIONE NORMATIVA DELL’AFFISSIONE AL QUARANTACINQUESIMO GIORNO ANTECEDENTE A QUELLO DELLA VOTAZIONE ANCHE DEL MANIFESTO RECANTE L’ANNUNCIO DELL’AVVENUTA CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LA ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA; LA FISSAZIONE ALLE ORE 7,30 DEL SABATO DEL TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALL’ARTICOLO 30 DEL D.P.R. N. 361/57; LA DETERMINAZIONE, ALLE SUCCESSIVE ORE 9 DEL SABATO STESSO, DELL’ORARIO DI COSTITUZIONE DELL’UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE L’ESPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI PRELIMINARI, TRA CUI LA TIMBRATURA DELLE SCHEDE.
SI RICHIAMA L’ATTENZIONE, INOLTRE, SUL DISPOSTO DI CUI ALLE LETTERE G) E H) DEL MEDESIMO COMMA 1, CHE MODIFICANO, SEMPRE IN VIA TRANSITORIA, GLI ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI ELETTORALI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI NON CONSEGNATE O DEI RELATIVI DUPLICATI, NONCHE’ I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE.
PER I COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DI TUTTI GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, SI APPLICA LA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMI 1, 2, 3 E 4, DELLA LEGGE 13 MARZO 1980, N.70, CONCERNENTE GLI ONORARI PREVISTI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, ESSENDO QUESTI COMMISURATI ALLE DUE GIORNATE DI VOTAZIONE, A DIFFERENZA DI QUELLI ORIGINARIAMENTE STABILITI IN CASO DI SVOLGIMENTO IN UNA GIORNATA DELLE SOLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA.
QUANTO AGLI ORARI DEGLI SCRUTINI, GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE PROCEDERANNO ALLO SCRUTINIO PER L’ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO LA DOMENICA SERA IMMEDIATAMENTE DOPO LA CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE E L’ULTIMAZIONE DEL RISCONTRO DEI VOTANTI PER TUTTE LE CONSULTAZIONI CHE HANNO AVUTO LUOGO. LO SCRUTINIO PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E COMUNALI HA INIZIO ALLE ORE 14 DEL LUNEDI’ SUCCESSIVO AL GIORNO DELLA VOTAZIONE, DANDO PRECEDENZA ALLO SPOGLIO DELLE SCHEDE PER LE ELEZIONI PROVINCIALI E POI, SENZA INTERRUZIONE, DI QUELLE PER LE ELEZIONI COMUNALI (LETTERA M DEL MEDESIMO COMMA 1).
ALLO SCOPO DI EVITARE RISCHI DI DISORIENTAMENTO DEL CORPO ELETTORALE, I MEDESIMI GIORNI E ORARI DI VOTAZIONE SONO CONFERMATI ANCHE IN CASO DI BALLOTTAGGIO PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE, FERMO RESTANDO, TUTTAVIA, L’INIZIO DELLO SCRUTINIO IMMEDIATAMENTE DOPO LA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE ALLE ORE 22 DI DOMENICA.

ALLA LUCE DELLE ESPERIENZE MATURATE NEL 2006 E NEL 2008 (DECRETO-LEGGE 3 GENNAIO 2006, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 GENNAIO 2006, N. 22, E DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2008, N. 24, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 2008, N. 30), CON GLI ARTICOLI 2 E 3 VIENE DETTATA UNA SOLUZIONE NORMATIVA, IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI EUROPEE E REFERENDARIE, PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA DA PARTE DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER MOTIVI DI SERVIZIO O MISSIONI INTERNAZIONALI (MILITARI ED APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA IMPEGNATI IN MISSIONI INTERNAZIONALI, DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, DI REGIONI O DI PROVINCE AUTONOME E LORO FAMILIARI CONVIVENTI NONCHÉ PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI E LORO FAMILIARI CONVIVENTI).
TALE INTERVENTO NORMATIVO, COME GLI ALTRI CITATI, PRESENTA ANCORA CARATTERE DI TRANSITORIETÀ, IN UN’OTTICA DI GARANZIA DELL’ESERCIZIO DEL VOTO PER GLI ELETTORI IN OCCASIONE DELLE PROSSIME CONSULTAZIONI EUROPEE E REFERENDARIE, MA ANCHE IN PROSPETTIVA DI UNA POSSIBILE, PIÙ AMPIA RIFLESSIONE ED EVENTUALE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI MODALITÀ DI VOTO ALL’ESTERO.
LE DISPOSIZIONI IN QUESTIONE STABILISCONO OPPORTUNAMENTE TERMINI E MODALITÀ CERTE E PERENTORIE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI VOLER ESERCITARE IL VOTO PER CORRISPONDENZA ALL’ESTERO, PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO CHE VOTANO PER CORRISPONDENZA E PER LA REVOCA DELLA SUDDETTA DICHIARAZIONE.
GLI ELENCHI DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO VERRANNO, INFATTI, FORMATI SULLA BASE DI DETTA DICHIARAZIONE, DA FAR PERVENIRE - AL COMANDO O AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA OVVERO, PER I PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI, DIRETTAMENTE ALL’UFFICIO CONSOLARE - ENTRO E NON OLTRE IL TRENTACINQUESIMO GIORNO ANTECEDENTE ALLA DATA DELLA VOTAZIONE IN ITALIA.
LA NECESSITÀ DI RICHIEDERE COMUNQUE UNA RAVVICINATA ED ESPRESSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEGLI ELETTORI È DETTATA DALL’ESIGENZA DI CERTEZZA DELLA PRESENZA ALL’ESTERO DEGLI ELETTORI IN QUESTIONE AL MOMENTO DEL VOTO PER CORRISPONDENZA; TALE ESIGENZA NON PUÒ CHE ESSERE EFFICACEMENTE SODDISFATTA DALLA PRESENTAZIONE DELLA SUDDETTA, APPOSITA DICHIARAZIONE DA PARTE DELL’INTERESSATO, DA REVOCARE, IN CASO DI RIENTRO SUL TERRITORIO NAZIONALE, ENTRO UN TASSATIVO TERMINE, PER CONSENTIRE IL REINSERIMENTO NELLE LISTE COMUNALI DEGLI ELETTORI CHE VOTANO IN ITALIA. TALE SISTEMA, TRA L’ALTRO, È GIÀ STATO ATTUATO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 2008.
GLI UFFICI CONSOLARI FORMANO GLI ELENCHI DEI DICHIARANTI SUDDIVISI PER COMUNE DI RESIDENZA, IN MODO DA RENDERE SPEDITE LE OPERAZIONI DI INOLTRO DEGLI ELENCHI MEDESIMI AI COMUNI INTERESSATI, AFFINCHÉ QUESTI ULTIMI ATTESTINO IL GODIMENTO DEL DIRITTO DI VOTO DA PARTE DI CIASCUN ELETTORE, RIMETTENDO APPOSITA COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO CONSOLARE ENTRO LE SUCCESSIVE VENTIQUATTRO ORE.
PER EVITARE IL RISCHIO DEL “DOPPIO VOTO” (POSSIBILE ANCHE PER I DIVERSI TEMPI DI ESERCIZIO DEL VOTO ALL’ESTERO E DI QUELLO SUL TERRITORIO NAZIONALE), SI STABILISCE CHE I NOMINATIVI DEI SUDDETTI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO DEBBANO ESSERE DEPENNATI DALLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI RESIDENZA (IN CASO DI SVOLGIMENTO CONTESTUALE DI ALTRA CONSULTAZIONE SI PROVVEDE AD APPOSITE ANNOTAZIONI SULLE LISTE) E CONTEMPORANEAMENTE ISCRITTI, AD OPERA DEGLI UFFICI CONSOLARI, NELL’APPOSITO ELENCO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA.
PER LE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1994, N. 408, COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 483/1994, GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE NEL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO POSSONO FARE DOMANDA PER VOTARE NEI SEGGI “IN LOCO” ISTITUITI IN OGNI STATO DELL’UNIONE STESSA.
PERTANTO, L’ARTICOLO 2 DISCIPLINA, IN OCCASIONE DELLE SUDDETTE ELEZIONI, SOLO IL VOTO DEI TEMPORANEAMENTE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. SI CONFERMA LA SOLUZIONE, GIÀ ADOTTATA IN OCCASIONE DELLE POLITICHE 2008 (ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL D. L. N. 24/2008), DEL VOTO PER CORRISPONDENZA “PER LE CIRCOSCRIZIONI IN CUI È COMPRESO IL COMUNE OVE HANNO SEDE I CITATI ENTI DI APPARTENENZA” DA PARTE DEI MILITARI EFFETTIVI SUL TERRITORIO NAZIONALE DI GRANDI UNITÀ, REGGIMENTI, BATTAGLIONI E EQUIVALENTI, O UNITÀ NAVALI, IMPIEGATI ORGANICAMENTE IN MISSIONI INTERNAZIONALI; GLI ALTRI ELETTORI TEMPORANEAMENTE FUORI DALL’UNIONE AVENTI DIRITTO AL VOTO PER CORRISPONDENZA VOTANO, COME NELLE POLITICHE 2008, PER LA CIRCOSCRIZIONE IN CUI È COMPRESO IL COMUNE DI ROMA.
LE OPERAZIONI PRELIMINARI ALLO SCRUTINIO NONCHÉ QUELLE DI SCRUTINIO SONO AFFIDATE, PER EVIDENTI MOTIVI DI SEMPLICITÀ PROCEDIMENTALE, AI SEGGI ISTITUITI - DAI RISPETTIVI UFFICI ELETTORALI CIRCOSCRIZIONALI PRESSO LE CORTI DI APPELLO DEI CAPOLUOGHI DI CIRCOSCRIZIONE – PER LO SCRUTINIO DELLE ALTRE SCHEDE DELLA CIRCOSCRIZIONE STESSA, VOTATE PRESSO I SEGGI ISTITUITI NEI PAESI DELL’UNIONE.IN TAL MODO, AL FINE DI GARANTIRE LA SEGRETEZZA DEL VOTO, SI PROCEDERÀ ALLO SCRUTINIO ASSOLUTAMENTE CONGIUNTO DI TALI ULTIME SCHEDE CON QUELLE VOTATE DAGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO.

L’ARTICOLO 3 DISCIPLINA IL VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO PER LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE EX ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE; LA NORMA PREVEDE L’UTILIZZAZIONE, PER EVIDENTI E INTUIBILI MOTIVI DI FUNZIONALITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA, DELLA STESSA PROCEDURA ADOTTATA CONTESTUALMENTE PER IL VOTO DEGLI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO (LEGGE N. 459/01), COME GIÀ AVVENUTO IN OCCASIONE DELLA CONSULTAZIONE REFERENDARIA COSTITUZIONALE DEL 2006, UTILIZZANDO ANCHE PER GLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO LA STESSA SCHEDA IN USO PRESSO LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO E PREVEDENDO L’EFFETTUAZIONE DELLO SCRUTINIO DA PARTE DEI SEGGI ISTITUITI DALL’UFFICIO CENTRALE PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO PER LE SCHEDE VOTATE DAI RESIDENTI ALL’ESTERO.
IL COMMA 5 DELL’ARTICOLO 3 DETTA, INFINE, DISPOSIZIONI TESE ALLO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E DI INVIO DEL PLICO CON LE SCHEDE, NEL CASO IN CUI LE CONSULTAZIONI EUROPEE E REFERENDARIE NON SIANO FISSATE IN DATE DISTANTI PIÙ DI QUINDICI GIORNI L’UNA DALL’ALTRA.

SI RAPPRESENTA, INOLTRE, CHE LA GAZZETTA UFFICIALE N. 24 DEL 30 GENNAIO 2009 PUBBLICA IL COMUNICATO DEL MINISTERO DELL’INTERNO CONCERNENTE SIA IL PERIODO DI VOTAZIONE FISSATO DAL CONSIGLIO DELL’UNIONE PER LE ELEZIONI EUROPEE NEI VARI STATI (4-7 GIUGNO 2009), SIA IL TERMINE (ENTRO IL 19 MARZO) PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER VOTARE I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA NEI SEGGI ISTITUITI NEGLI ALTRI STATI DELL’UNIONE, CHE PUÒ ESSERE PRESENTATA DAGLI ELETTORI ITALIANI IVI TEMPORANEAMENTE RESIDENTI PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO.

IN OGNI CASO, SI RIPORTA QUI DI SEGUITO IL TESTO DEL COMUNICATO:

“SI COMUNICA CHE IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA HA PRESO ATTO, A NORMA DELL’ARTICOLO 10 DELL’ATTO FIRMATO A BRUXELLES IL 20 SETTEMBRE 1976, CHE LE PROSSIME ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO SI TERRANNO, NEI VARI PAESI DELL’UNIONE, NEL PERIODO COMPRESO TRA GIOVEDÌ 4 E DOMENICA 7 GIUGNO 2009.
AL FINE DI POTER ESPRIMERE IL VOTO PER I MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL’ITALIA PRESSO LE SEZIONI ELETTORALI ISTITUITE NEL TERRITORIO DEGLI ALTRI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE, GLI ELETTORI ITALIANI NON ISCRITTI NELL’ELENCO DEGLI ELETTORI RESIDENTI NEGLI ALTRI PAESI MEMBRI DELL’UNIONE E CHE IVI SI TROVINO PER MOTIVI DI LAVORO O DI STUDIO, NONCHÉ GLI ELETTORI FAMILIARI CON ESSI CONVIVENTI, DEVONO FAR PERVENIRE ENTRO IL 19 MARZO 2009 AL CONSOLATO COMPETENTE APPOSITA DOMANDA DIRETTA AL SINDACO DEL COMUNE NELLE CUI LISTE ELETTORALI SONO ISCRITTI (ARTICOLO 3, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE N. 408 DEL 1994, CONVERTITO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 483 DEL 1994).
IL PRESENTE COMUNICATO, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE A CURA DEL MINISTERO DELL’INTERNO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 3, COMMA 4, DEL CITATO DECRETO-LEGGE N. 408 DEL 1994, SARÀ TRASMESSO AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI, PERCHÉ PROVVEDA, A MEZZO DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI ITALIANE PRESSO I PAESI DELL’UNIONE, A PORTARLO A CONOSCENZA DEGLI ELETTORI CON LE MODALITÀ PREVISTE DALL’ARTICOLO 7, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18”.””””””””

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai Responsabili degli Uffici elettorali, rappresentando la massima disponibilità da parte di questo Ufficio Elettorale Provinciale a fornire loro ogni utile supporto per un corretto adempimento.

IL PREFETTO
( Adinolfi )

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