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lunedì 23 febbraio 2009

Elezioni europee 2009. Decreto Legge n. 408/1994

In vista delle prossime scadenze può essere utile il testo aggiornato delle norme del DL 24 giugno 1994, n. 408, "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo", che mantengono la loro validità anche per le prossime elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009.
D.L. 24 giugno 1994, n. 408
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto-legge:

1. Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.

2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
b) la cittadinanza;
c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine (1);
e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo (2).
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:
a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;
c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.
8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.
9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.

(1) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.(2) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.
3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.
1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.
4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.
6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.
7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge (3).

(3) Vedi, anche, il D.M. 14 aprile 2004

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