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mercoledì 25 febbraio 2009

Europee 2009, arriva il quorum del 4%

Non che sposti qualcosa per quanto riguarda il lavoro degli uffici elettorali comunali (a livello politico è invece molto importante) ma poiché ne è stato pubblicato il testo, riporto di seguito la legge 20 febbraio 2009, n.10, che introduce, anche per le europee, il quorum del 4% per l'attribuzione dei seggi.

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale n. 44 del 23-02-2009

LEGGE 20 febbraio 2009, n.10
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n.18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente:
«1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul pianonazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi»;
b) il numero 2) e' sostituito dal seguente:
«2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche lecifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale».
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inseritanella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

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